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LIBRETTO CLIMATIZZAZIONE

Da Giugno 2014 è scattato l’obbligo del libretto di impianto per gli impianti termici di climatizzazione. Sia per la climatizzazione invernale che estiva che per la produzione di acqua calda occorre dotarsi di libretto che deve essere predisposto in base al modello del Ministero dello Sviluppo Economico. Il modello è quello indicato nell’allegato I del Decreto del 10 Febbraio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 Marzo. Il nuovo libretto deve essere compilato per tutti gli impianti, anche per quelli che alla data del 1° Giugno, giorno a partire dal quale è scattato l’obbligo della dotazione del libretto, già esistevano. Le disposizioni di legge previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 74 del 16 Aprile 2013 e dal Decreto del 10 Febbraio 2014 infatti non prevedono deroghe per chi abbia installato precedentemente un impianto di climatizzazione nella propria abitazione o nel proprio ufficio.

In particolare la normativa decreta che, a partire da Giugno, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica, stabilito nell’art. 8 comma 5, e definito “rapporto”, debba conformarsi ai modelli riportati negli allegati II, III, IV e V del decreto stesso.

Si precisa che Il libretto e il rapporto devono essere compilati e utilizzati conformemente alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013. I modelli sono disponibili in PDF nel sito web del Ministero dello Sviluppo Economico e sono pubblicati, nel medesimo formato e con i medesimi contenuti, anche nell'ambito della documentazione inerente il catasto territoriale degli impianti termici che ciascuna Regione predispone ai sensi dell'art. 10, del DPR 74/2013. Eventuali integrazioni del libretto, apportate dalle Regioni o dalle Province autonome devono essere predisposte sotto forma di scheda aggiuntiva con numerazione coerente con quella della sezione del libretto cui si riferiscono.

Nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto deve essere aggiornato tramite la compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti. Nel caso di dismissione dall'impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede devono essere conservate dal responsabile dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione.

Il Libretto può essere reso disponibile anche in formato PDF, o elettronico, editabile ai fini della sua compilazione e aggiornamento in forma elettronica. In questo caso la copia conforme del file, stampata su carta, deve essere resa disponibile in sede di ispezione da parte delle autorità competenti. Come già anticipato, per gli impianti esistenti prima dell’entrata in vigore del  decreto, i "libretti di centrale" ed i "libretti di impianto", già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto.

 

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